Come funziona il risarcimento dei danni causato da animali selvatici e cosa cambia in seguito all’ordinanza della Cassazione.
Nel nostro approfondimento odierno ci soffermeremo e analizzeremo un provvedimento, perché non è proprio una sentenza ma un’ordinanza, molto importante che riguarda i danni provocati da animali selvatici, un problema che può riguardare chiunque, basti pensare ai cinghiali che popolano le strade di Roma, tanto per fare un esempio noto a tutti. Specifichiamo che non parliamo di animali di affezione, come ad esempio i cani, ma proprio di animali selvatici.
L’ordinanza di riferimento
L’ordinanza 12.714 del 2024 comporta un cambiamento epocale nella giurisprudenza alla quale si dovranno attenere i cosiddetti giudici di merito. Breve riepilogo, il giudice di legittimità è la Cassazione mentre i giudici di merito sono quelli che devono proprio decidere sul caso concreto e non in astratto per vedere se sarebbe stata applicata bene, ossia il Giudice di Pace e il Tribunale.
@avvocatomarinelli
Il caso: incidente stradale provocato da un capriolo selvatico
Nel caso di specie si trattava di un capriolo che aveva attraversato la strada e aveva provocato ingenti danni ad una vettura; la danneggiata si rivolgeva al Giudice di Pace che chiaramente le dava ragione e quindi condannava la Regione perché l’Ente incaricato, tranne nel caso dei cani e altri casi specifici dove l’ente responsabile è il Comune, è proprio la Regione. Caso chiuso? No. La Regione infatti aveva deciso di fare appello e quest’ultimo veniva accolto.
Il caso finiva in Cassazione che richiamava l’articolo pertinente. L’applicazione della norma doveva essere quella riconducibile all’articolo 2052 e non quella dell’articolo 2043, con un cambiamento del regime probatorio, quindi un cambiamento decisamente sostanziale. In altri termini, facendo riferimento all’articolo 2043, il danneggiato deve provare la responsabilità della Regione, ossia di non aver adottato le cautele e tutto ciò che sarebbe stato necessario per evitare l’incidente con l’animale selvatico.
Applicando l’articolo 2052, invece, il regime probatorio si semplifica notevolmente perché in questo caso il danneggiato dovrà solamente provare il fatto e sarà la Regione che dovrà dimostrare di aver adottato tutte le catene necessarie e che il fatto era imprevedibile. La Cassazione ha quindi richiamato l’articolo 2052 che viene solitamente richiamato in caso di incidenti provocati da animali domestici, quindi quelli per i quali si sa chi è il padrone e quindi c’è stata una mancata custodia. La svolta epocale di cui sopra è questo stesso articolo è stato applicato anche per quanto riguarda gli animali selvatici.
Così si semplifica il risarcimento danni per incidenti causati da animali selvatici
Cosa comporta tutto questo? Questo comporterà che per sarà molto più semplice ottenere i risarcimenti, sempre che i giudici di merito non disattendano questo indirizzo.