In caso di incidente stradale, il danneggiato ha sempre diritto alla riparazione?

Nell’approfondimento odierno proveremo a rispondere ad una domanda di particolare interesse: le assicurazioni devono pagare il maggior danno rispetto al valore commerciale della macchina? Si tratta di una questione decisamente spinosa che è tornata prepotentemente alla ribalta in seguito all’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, nello specifico l’ordinanza numero 10686 del 20 aprile 2023.

Il costo delle riparazioni in caso di incidente stradale

Si tratta di un’ordinanza per certi versi rivoluzionaria in quanto c’erano già stati pronunciamenti giurisprudenziali in tal senso. Ma allora qual è la novità apportata dall’ordinanza del 23 Aprile 2023? Il primo aspetto positivo da sottolineare è che è stata pubblicizzata un’iniziativa che favorisce i danneggiati, la parte lesa.

Andando a riassumere il senso e il significato dell’ordinanza numero 10686, la Cassazione ha detto che il danneggiato ha sempre diritto alla riparazione purché non aumenti il valore del mezzo. Il problema riguardava tanti danneggiati che magari avevano un proprio mezzo che, seppur vecchio, andava più che bene per l’uso che ne dovevano fare ma in seguito all’incidente andavano effettuate delle operazioni il cui costo era superiore al valore commerciale del mezzo. E come si comportava la compagnia assicurativa? Semplicemente riconoscendo al danneggiato solo il costo del valore del mezzo e al massimo alcune spese accessorie come, ad esempio, il costo di immatricolazione del nuovo mezzo.

Di fatto, il più delle volte la persona si ritrovava a dover rottamare un mezzo che andava più che bene. Il danneggiato, quindi, si trovava a dover rottamare un mezzo, che prima del sinistro andava bene, o a riparare il mezzo sostenendo il costo superiore rispetto al valore commerciale del mezzo.

Diritto alla riparazione in seguito ad incidente stradale: l’ordinanza della Corte di Cassazione

Con la sentenza che stiamo analizzando, quindi la numero 10686, la Cassazione dice che questa dinamica non è giusta e in pratica recupera quanto espresso nell’articolo 2058 del Codice Civile, secondo cui “il danneggiato può richiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

Quindi, nonostante il comportamento ostativo delle compagnie di assicurazione, ora, secondo la Corte di Cassazione, il danneggiato sarà libero di scegliere se riparare il mezzo oppure procedere alla rottamazione dello stesso.

Se necessiti di assistenza legale in seguito ad un sinistro stradale, affidati al nostro Studio Legale: visita il sito e contattaci senza impegno.

Commenti Facebook